Art. 3.
(Ristrutturazioni del debito e agevolazioni contributive).

      1. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al medesimo articolo 2, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

          a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti ovvero concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

          b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 per cento;

          c) esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per cento.

      2. Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato di difficoltà finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che esercitano l'attività di impresa, anche quando tali beni non riguardino l'esercizio di attività agricola.
      3. Nei confronti delle imprese di cui all'articolo 1, sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2006.